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LA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza nel sistema giuridico italiano è regolata dalla legge n. 91 del 1992. I modi di acquisto sono:

  • Ius sanguinis → per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana, senza limiti di generazione, purché nessuno degli ascendenti abbia mai perso la cittadinanza italiana o vi abbia rinunciato.
  • Ius communicationis → Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure dopo 24 mesi di residenza con il cittadino italiano; in caso di residenza all’estero: 18 mesi in presenza di figli nati o adottati da coniugi, oppure 36 mesi dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
  • Naturalizzazione → concessione unilaterale dello stato (dopo 10 anni di residenza in Italia, se cittadino extra comunitario, dopo 4 anni se già cittadino europeo)
  • Ius soli, in casi specifici:
    • nati in Italia da genitori apolidi o ignoti
    • coloro che, in base alla legislazione dello stato di provenienza, non acquistano la cittadinanza dei genitori.
    • lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età, qualora lo richieda entro un anno dalla suddetta età.

Come richiedere la cittadinanza italiana per discendenza da un cittadino italiano


L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Vi è comunque la possibilità del riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli, puntualmente formalizzata nella circolare dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente. La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
  1. accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
  2. accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
  3. comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
  4. attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
  5. Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
  6. L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

Come richiedere la cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure dopo 24 mesi di residenza con il cittadino italiano; in caso di residenza all’estero: 18 mesi in presenza di figli nati o adottati da coniugi, oppure 36 mesi dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).


La domanda può essere compilata Online, registrandosi sul sito web del Ministero dell'Interno Cittadinanza. Sono necessari i seguenti documenti:

  1. Marca da bollo da Euro 16,00;
  2. Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità con l'indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana;
  3. Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, e relative traduzioni in lingua italiana, legalizzati dall'autorità diplomatica/consolare Italiana presente nello stato di provenienza o mediante l'apposizione del timbro “Apostille” per gli stati aderenti alla convenzione dell'Aja;
  4. Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomnitari), ovvero dell'attestazione di soggiorno (rilasciata dal comune di residenza per cittadini comunitari);
  5. Copia originale del versamento dei 200,00 Euro. Conto Corrente Postale N. 809020
  6. Per le sole categorie di Apolide e Rifugiato Politico copia del relativo certificato di riconoscimento. I rifugiati politici che sono impossibilitati a produrre i medesimi certificati possono presentare un atto di notorietà in sostituzione di quello di nascita e una dichiarazione sostituzione del certificato penale.

Come richiedere la cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano

Requisiti:

  • 10 anni di residenza legale in Italia per i cittadini extracomunitari;
  • 3 anni di residenza legale in Italia per i discendenti di cittadini italiani per nascita (sino al secondo grado - nonni) e per i nati in Italia;
  • 5 anni di residenza legale in Italia per gli adottati maggiorenni (da cittadini italiani), per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani;
  • 4 anni di residenza legale in Italia per i cittadini comunitari;
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato Italiano.
Per tutti i casi, è previsto il possesso di un reddito personale (o familiare valutabile discrezionalmente dal Ministero dell'Interno) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

Sono necessari i seguenti documenti:

  1. Marca da bollo da Euro 16,00
  2. Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità con l'indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana;
  3. Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, e relative traduzioni in lingua italiana;
  4. Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomnitari), ovvero dell'attestazione di soggiorno (rilasciata dal comune di residenza per cittadini comunitari);
  5. Modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni per chi si avvale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale ( o dei familiari inserito nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti per ciascun anno sono di: euro 8.500,00 per richiedente senza persone a carico, euro 11.500,00 per richiedente con coniuge a carico, aumentabili de euro 550,00 per ogni ulteriore persona a carico;
  6. Euro 200,00 per il versamento del contributo conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno – DLCI, causale cittadinanza
  7. Per le sole categorie di Apolide e Rifugiato Politico copia del relativo certificato di riconoscimento.
  8. Le generalità riportate nei documenti italiani e in quelli stranieri devono coincidere in tutti gli atti. Pertanto nel caso ci siano delle differenze nei dati riportati (es. cambio cognome dopo il matrimonio, luogo di nascita diverso) occorre produrre idonea documentazione attestante le esatte generalità nonché i motivi che hanno portato a tali cambiamenti.
Gli atti di cui ai punti 3 (tranne i casi di nascita in Italia) e 4, unitamente alle rispettive traduzioni in lingua italiana, dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica/consolare Italiana presente nello Stato di provenienza, ovvero mediante l'apposizione del timbro ''Apostille'' per gli Stati aderenti alla convenzione dell'Aja. I rifugiati politici che sono impossibilitati a produrre i medesimi certificati possono presentare un atto di notorietà in sostituzione di quello di nascita e una dichiarazione sostituzione del certificato penale. Inoltre, per gli specifici casi:
  1. Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale;
  2. Documentazione relativa al servizio presentato alle dipendenze dello Stato Italiano;
  3. Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o apolide.

Come richiedere la cittadinanza italiana per nascita sul territorio italiano

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza Italia entro un anno della suddetta data. La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata all'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Sono necessari i seguenti documenti:

  1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno;
  2. passaporto in corso di validità;
  3. copia integrale dell'atto di nascita del richiedente;
  4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
  5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).